

DPR 11
FEBBRAIO 2005 CHE DISCIPLINA L'UTILIZZO DELLA PEC
Il
DPR
11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) (PDF) disciplina
le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei
rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini. In sintesi le novità
contenute nel
provvedimento:
nella catena di trasmissione potranno scambiarsi le e-mail certificate sia i privati, sia le PA. Saranno i gestori del servizio (art. 14), iscritti in apposito elenco tenuto dal Cnipa (che verificherà i requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo), a fare da garanti dell'avvenuta consegna.
per iscriversi nell'elenco dovranno possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività di gestore;
messaggi verranno sottoscritti automaticamente da parte dei gestori con firme elettroniche. Tali firme sono apposte su tutte le tipologie di messaggi PEC ed in particolare sulle buste di trasporto e sulle ricevute per assicurare l’integrità e l’autenticità del messaggio;
i tempi di conservazione: i gestori dovranno conservare traccia delle operazioni per 30 mesi;
i virus: i gestori sono tenuti a verificare l'eventuale presenza di virus nelle e-mail ed informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione (art. 12);
le imprese, nei rapporti intercorrenti, potranno dichiarare l'esplicita volontà di accettare l'invio di PEC mediante indicazione nell'atto di iscrizione delle imprese.
LE REGOLE TECNICHE
Il Decreto Ministeriale (PDF) contenente le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio) è stato pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266. Il Cnipa effettuerà le attività di vigilanza e controllo assegnategli dalla norma e, con un apposito Centro di competenza, supporterà le PA ai fini dell'introduzione della PEC nei procedimenti amministrativi.
Note integrative alle Regole tecniche (PDF): le note riportate sono fornite al fine di migliorare la comprensione di alcuni temi che potenzialmente possono presentare criticità interpretative.
Altri riferimenti normativi
Il Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonchè della dignità degli interessati, con
particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei
dati.
Il Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 stabilisce che, a
partire dal 2004, tutte le Pubbliche Amministrazioni (PA) (compresi Enti
Locali, Istituti
scolastici e universitari, etc) debbano adeguare i propri sistemi
informativi per gestire lo
scambio di documenti informatici tramite questo strumento.
Digitale” (CAD) raccoglie e
coordina una serie di norme eterogenee che riguardano l’uso
delle tecnologie dell’informazione nella pubblica amministrazione.
Il 5 dicembre 2005 viene
pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Circolare CNIPA recante le
modalità di presentazione della domanda di accreditamento nell’elenco
pubblico dei Gestori
di PEC. A partire da questa data i soggetti pubblici e privati possono
richiedere di
certificarsi quali fornitori del servizio di PEC.

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